Tra le varie questioni che il Giudice è chiamato a disciplinare in caso di separazione o divorzio, vi è quella dell’assegnazione della casa dove la famiglia abbia convissuto.
Innanzitutto, preme rilevare che per tale decisione il Giudice non deve in nessun modo prendere in considerazione il fatto che la proprietà dell’immobile sia di uno o entrambi i coniugi in comunione, o se il contratto di locazione (o comodato) in forza del quale i coniugi la utilizzavano fosse intestato a uno o entrambi: la legge, infatti, gli impone di assegnare l’abitazione al genitore presso il quale i figli sono collocati prevalentemente, oppure al coniuge economicamente più debole e quindi meritevole di tutela, in assenza di figli.
Ciò premesso, il nostro sistema normativo, all’ art. 6 della L.392 del 1978, stabilisce espressamente quale sia la sorte della casa coniugale che sia oggetto di un contratto di locazione ad uso abitativo stabilendo che “ in caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili, nel contratto di locazione succede al conduttore l’altro coniuge, se il diritto di abitare nella casa familiare sia stato attribuito dal giudice a quest’ultimo”.
Tale assegnazione determina una cessione ex lege del contratto di locazione a favore del coniuge assegnatario che succede, pertanto, nella posizione di conduttore della casa coniugale, con la conseguenza che il rapporto in capo al coniuge originario conduttore si estingue (Cass. 17 luglio 2008, n.19691). Tale estinzione si verifica anche nel caso in cui entrambi i coniugi abbiano sottoscritto il contratto di locazione, succedendo in tal caso l’assegnatario nella quota ideale dell’altro coniuge (Cass. 30 aprile 2009, n.10104). Il locatore non ha la facoltà di opporsi a tale subentro, in quanto la successione del coniuge assegnatario al coniuge firmatario è prevista dalla legge come conseguenza automatica del provvedimento di assegnazione della casa.
La successione nel contratto di locazione (cd. subentro) non modifica la natura del rapporto di locazione, né la natura del diritto in base al quale il conduttore detiene la cosa locata, ma solo consente ad un soggetto diverso dall’originario conduttore di sostituirsi nella titolarità del contratto, con l’attribuzione dei relativi diritti e assunzione delle obbligazioni che ne derivano, prima fra tutte quella di corrispondere il canone di locazione, oltre alle altre spese accessorie discendenti dal rapporto.
Il provvedimento di assegnazione della casa determina quindi solo una modifica soggettiva e non anche oggettiva del contratto. Il locatore manterrà dunque tutti i diritti e le facoltà discendenti dal contratto, ivi compresa quella di intimare, a seconda dei casi, lo sfratto per morosità o per finita locazione. Si ritiene inoltre che il subentro del coniuge assegnatario abbia luogo automaticamente, senza che occorra darne comunicazione (Cass, n 9868/1997, Trib. Reggio Emilia, sentenza 21 gennaio 2022, n. 160).
È tuttavia consigliabile, al fine di rendere opponibile la cessione al proprietario dell’immobile e di evitare di essere coinvolti in procedimenti per morosità che riguardano l’altro coniuge, provvedere alla comunicazione della cessione del contratto; infatti: “il locatore ha diritto di conoscere il nuovo soggetto divenuto titolare di diritti ed obblighi derivanti dal contratto di locazione” (Cass. Civ. sez. III, n. 27441/18)
Si ritiene inoltre che l’accordo concluso in sede di separazione o divorzio a seguito di negoziazione assistita produca i medesimi effetti dei provvedimenti giudiziali che concludono i procedimenti di separazione o divorzio (art. 6 comma 3 D.L. 132/14).
La legge Cirinnà (L 76/16) ha esteso la tutela giuridica sin qui descritta alle convivenze di fatto e alle unioni civili di persone dello stesso sesso, qualora, a seguito, di separazione, debba stabilirsi a chi spetta la casa in locazione.
