Quali Beni Mobili (arredi e non solo) possono essere asportati dalla casa familiare del coniuge non assegnatario?
Per stabilire quali beni il coniuge non assegnatario della casa possa asportare dalla stessa, si fa innanzitutto riferimento alla loro proprietà.
Se sono stati acquistati prima del matrimonio, rimangono di proprietà del coniuge che li ha acquistati. Analoga sorte hanno i beni comprati dopo il matrimonio, se la coppia ha deciso di adottare, quale regime patrimoniale della famiglia, quello della separazione.
Diversamente, nell’ipotesi in cui i beni siano stati acquistati dopo il matrimonio, ma in regime di comunione legale, si dovrà procedere alla divisione facendone una stima approssimativa e sempre che vi sia l’accordo tra le parti.
Non potranno invece essere in alcun modo asportati dalla casa tutti i beni funzionali alla permanenza dei figli all’interno della stessa (es. armadi, frigorifero, letti), e ciò sino alla sua destinazione come casa coniugale.
Nel caso in cui il coniuge non assegnatario dell’immobile proceda con l’asportare oggetti o beni senza esservi autorizzato (in assenza di un accordo con l’altro coniuge o in contrasto con il provvedimento del giudice), tale condotta dovrà ritenersi illegittima, sia civilmente, sia penalmente.
In ambito civile, a seguito di espressa domanda, il coniuge che ha prelevato illegittimamente i beni sarà tenuto a restituirli al legittimo detentore (il coniuge assegnatario, anche quindi se non proprietario). Dal punto di vista penale, invece, il prelievo non autorizzato integra il reato di appropriazione indebita.
Si badi bene che, ad analoghe conseguenze, sottostà anche il coniuge assegnatario qualora impedisca all’altro di asportare dalla casa familiare i propri effetti personali.
La responsabilità penale è tuttavia esclusa quando il prelevamento dei beni avvenga a danno del coniuge non legalmente separato. Non si avrà reato quindi se tale comportamento è stato posto in essere prima della sentenza di separazione. Non potrà considerarsi reato neppure qualora il coniuge non assegnatario sottragga beni dalla casa coniugale, dopo che il Presidente abbia autorizzato a vivere separatamente, ma prima che abbia pronunciato la sentenza di separazione.
Questo significa che il reato non sussiste se il fatto è avvenuto quanto la causa era ancora in corso, o quando non era stato ancora omologato il verbale di separazione consensuale. In queste fasi, infatti, che possono durare a lungo, i coniugi non sono ancora considerati dalla legge come separati.
