Cos’è la casa familiare e qual è la sua sorte in caso di separazione o divorzio?
Per casa familiare si intende non solo l’immobile all’interno del quale si svolge la vita familiare, ma anche i mobili, gli arredi, i servizi e le pertinenze della stessa. Non ne fanno, invece, parte i beni strettamente personali dei coniugi ed eventuali seconde case di cui gli stessi possano disporre.
Il criterio prioritario utile per la determinazione dell’assegnazione della casa si evince dall’art. 337 sexies c.c., che fa riferimento all’interesse dei figli. Generalmente, infatti, il giudice, quando provvede all’assegnazione della casa familiare, ha come finalità quella di preservare, durante la separazione, la continuità delle abitudini familiari, e specificatamente ha lo scopo di proteggere i figli dal trauma di essere costretti a vivere lontani dal luogo in cui si è vissuto. Pertanto, la presenza o meno di figli (minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti) nella coppia determinerà l’assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario (Cass. N. 24254/2018, Cass n. 3015/2018).
L’art. 337 sexies c.c. tace in merito all’assegnazione della casa familiare in assenza di figli. Tale silenzio rende assai remota l’assegnazione in questione, in mancanza di prole, al coniuge non proprietario o non titolare di diritti sull’immobile.
Dell’assegnazione della casa, il giudice tiene comunque conto nella regolazione dei rapporti economici tra i coniugi, considerato l’eventuale titolo di proprietà.
L’art. 337 sexies c.c. prevede che il provvedimento di assegnazione debba essere trascritto a norma art. 2643 del codice civile. La trascrizione in questione ha il fine di rendere opponibile a terzi il diritto dell’assegnatario, ma non può essere opposta al creditore ipotecario che abbia iscritto sull’immobile un’ipoteca anteriore.
Il diritto al godimento della casa familiare viene meno (revoca) nel caso in cui il coniuge assegnatario non vi abiti o cessi di abitarvi stabilmente, conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. In tali ipotesi, l’habitat abitudinario della prole viene, infatti, meno e con esso anche la finalità della norma che vuole tutelare l’interesse dei minori.
Un’altra ipotesi in cui può essere revocato il provvedimento di assegnazione della casa è la cessazione della convivenza da parte della prole con il coniuge assegnatario. Tale cessazione, ad avviso della Corte di Cassazione, deve essere definitiva ed irreversibile (Cass. N. 14348/2012).
In tutti questi casi, spetterà al coniuge non collocatario agire mediante deposito di un ricorso in Tribunale per ottenere la revoca del provvedimento di assegnazione dimostrando le suddette ipotesi: il giudice deciderà comunque nel prioritario interesse dei minori.
